Con decorrenza dal 22 giugno 2013, il D.L. n.69/13 (denominato decreto del “fare”) ha soppresso la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori (e la sanzionabilità in capo al committente in caso di mancata verifica dell’idonea documentazione) con riferimento all’Iva relativa alle prestazioni inerenti i contratti di appalto, responsabilità introdotta lo scorso anno dal D.L. N.83/12 tramite intervento all’art.35 del D.L. N.223/06

Si evidenzia comunque che tale disciplina prevedeva i medesimi obblighi in relazione alle ritenute relative al personale dipendente impiegato negli appalti (e la sanzione in capo al committente in caso di mancata verifica della documentazione), previsione che oggi invece continua ad esistere.

Allo stesso modo continua ad operare la responsabilità solidale – prevista dall’art.29 del D.Lgs. n.276/03 e innovata lo scorso anno dalla L. n.92/12 (Legge Fornero) – tra committente, appaltatore e subappaltatori per i trattamenti retributivi (compreso il TFR) spettanti ai lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

 

In estrema sintesi, il recente D.L. n.69/13 ha eliminato ogni responsabilità Iva per i contratti di appalto, ma ha lasciato inalterate le responsabilità relative a ritenute, retribuzioni e contributi.

 

Sul punto vale la pena ricordare che le richiamate responsabilità riguardano:

Æ  i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);

Æ  in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall’entrata in vigore della norma).

Come detto, dallo scorso 22 giugno 2013 viene eliminata ogni responsabilità in relazione all’Iva.

Nel merito, va segnalata l’assenza di previsioni specifiche atte a regolare i rapporti pregressi: non è stato infatti chiarito se, in relazione alle violazioni riguardanti l’Iva e commesse fino al 21 giugno 2013 (in particolare quelle applicabili al committente), possa o meno trovare applicazione in principio del favor rei e quindi l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni. Nel merito occorrerà attendere sia i chiarimenti dell’Agenzia sia possibili precisazioni in sede di conversione in legge del decreto n.69/13.

In particolare, la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di versamento delle ritenute, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:

Ü  un’autocertificazione da parte dell’appaltatore;

Ü  un’asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all’art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98).

Anche il committente (titolare di partita Iva) non è sgombro da responsabilità: qualora egli provveda a pagare il corrispettivo senza verificare l’idonea documentazione (certificazione o asseverazione consegnatagli dall’appaltatore), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti richiamati non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. L’Agenzia ha comunque precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione risulta applicabile solo nel caso in cui l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità nel versamento delle ritenute.

Come chiarito dalla C.M. n.2/E/13 la disciplina in commento riguarda tutti i settori economici, e non solo l’edilizia, anche se con riferimento ai soli contratti di appalto e negli eventuali rapporti di subappalto. La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, ad esempio gli appalti di fornitura di beni, il contratto d’opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi), il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c., il contratto di subfornitura, ex L. n.192/98, le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

 

Pertanto, malgrado sia venuta meno ogni responsabilità ai fini Iva, il permanere dei vincoli riguardanti le ritenute di lavoro dipendente obbliga committente ed appaltatori, onde evitare sanzioni o responsabilità solidale con la controparte, a farsi consegnare le necessarie certificazioni dagli appaltatori / subappaltatori a cui pagano i corrispettivi dovuti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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