Nei due decreti approvati nel corso del mese di giugno 2013, il n.63 del 4 giugno (cosiddetto “Decreto Energia”) e il n.69 del 21 giugno (cosiddetto “Decreto del Fare”), sono contenute disposizioni che vanno a modificare diversi aspetti della disciplina Iva in vari settori (da quello dei viaggi, a quello dell’editoria e per finire a quello della distribuzione automatica di alimenti e bevande).

 

Eliminate le agevolazioni per i beni che accompagnano il prodotto editoriale

L’art.19 del D.L. n.63/13 abroga e modifica – con riferimento ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014 – diverse disposizioni contenute nell’art.74 primo comma lettera c) del DPR n.633/72, che regola lo speciale Regime Iva riservato al commercio dei prodotti editoriali.

Le modifiche, nella sostanza, inaspriscono la disciplina applicabile alle cessioni di gadget e di supporti integrativi ceduti in unica confezione insieme a libri, giornali e periodici, stabilendo che i cosiddetti “supporti integrativi” quali nastri, dischi, videocassette e altri supporti simili, non possono più avvalersi dell’aliquota ultraridotta del 4% al pari del prodotto editoriale (ciò accadeva quando il costo del supporto non superava il 50% di quello della confezione). Tali gadget, quindi, dovranno essere ceduti con l’aliquota propria del bene stesso.

Stessa sorte per le cessioni di beni “diversi” dai supporti integrativi, che in virtù delle modifiche richiamate dovranno scontare l’aliquota propria del bene, anche nel caso in cui il costo non superi il 10% della confezione.

Viene, infine, abrogata la previsione secondo la quale “Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla Legge n.15/68, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell’art.35, presso il competente Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto”. Tale disposizione permetteva di omologare totalmente il bene “funzionale” al prodotto editoriale, applicandone il relativo trattamento fiscale.

 

Salirà dal 4% al 10% l’aliquota Iva sulle somministrazioni nei distributori automatici

L’art.20 del D.L. n.63/13 abroga – le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014 – l’ipotesi di aliquota ultraridotta prevista dal n.38) della tabella A parte II allegata al DPR n.633/72, che contempla le fattispecie a cui risulta applicabile l’aliquota del 4%.

La disposizione, che riguarda le “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività”, viene “accodata” al n.121) della tabella A parte III allegata al DPR n.633/72, che contempla le fattispecie a cui risulta applicabile l’aliquota del 10%.

Tale spostamento non pare privo di conseguenze: mentre in precedenza l’aliquota ridotta del 10% risultava applicabile a tutte le somministrazioni di alimenti e bevande non comprese nella disposizione ulteriormente agevolata dell’aliquota al 4% (e quindi anche le somministrazioni di alimenti e bevande in luoghi diversi da quelli sopra indicati), ora, a seguito del citato spostamento, le somministrazioni di alimenti e bevande da distributori automatici posizionati “in altri luoghi” (centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.) dovranno scontare l’aliquota Iva ordinaria del 21 (forse 22) per cento.

 

Rimborsi Iva negati alle agenzie di viaggio stabilite in Paesi ExtraUe

L’art.55 del D.L. n.69/13 fornisce un’interpretazione- sulla scorta di quanto previsto dall’art.310 della Direttiva 2006/12/CE – della disposizione contenuta nel co.3 dell’art.74-ter del DPR n.633/72, disposizione che disciplina il regime speciale Iva applicabile alle agenzie di viaggio.

Tale previsione, che richiama “a cascata” i precedenti commi 1 e 2 del citato art.74-ter, attiene alla concreta modalità di funzionamento del particolare regime “base da base” che contraddistingue la determinazione dell’Iva nel Regime speciale delle agenzie di viaggio.

In particolare:

 

il comma 1

stabilisce che “Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.111/95, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti”;
     
il comma 2

stabilisce che “ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta”;
     
il comma 3

prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al co.2”.

 

In tale contesto, e con riferimento all’attività svolta dalle agenzie di viaggio stabilite fuori dalla Ue, l’interpretazione va nel senso di non consentire a tali soggetti il rimborso del’Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

La disposizione del D.L. n.69/13 fa salvi i rimborsi che sono stati erogati fino al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e sancisce la definitività dei recuperi eventualmente effettuati dall’Amministrazione Finanziaria fino a tale data.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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