Con la pubblicazione del D.P.C.M datato 23 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Tale nuovo D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i 2 precedenti Decreti che fino a oggi hanno regolato la materia:

  • il D.P.C.M. 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
  • il D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (Legge di Bilancio per l’anno 2015).

 

Disciplina transitoria per i nuovi ETS

Il comma 2 dell’articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente ha previsto che: “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

In pratica, attesa l’intervenuta operatività del Runts a partire dal 23 novembre 2021, la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. in relazione ai nuovi enti del Terzo settore (gli Ets) ha trovato applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2022 (con l’eccezione delle Onlus come si dirà meglio in seguito).

Tuttavia, relativamente a Odv e Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts, con avviso pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato chiarito che gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Runts e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2024 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel Runts.

Fermo quando detto in precedenza, il Ministero ulteriormente precisa che i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al Runts all’esito della trasmigrazione, sono invitati a entrare in piattaforma Runts, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’Iban per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Con il nuovo Decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

  • viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
  • il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo settore), per ottenere l’accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle Politiche Sociali per il tramite dell’ufficio del Runts e non più all’Agenzia delle entrate.

Corre poi l’obbligo di precisare che allo stato attuale (anno finanziario 2024) i soggetti destinatari delle nuove regole sono certamente le molte organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che hanno completato il percorso di trasmigrazione, nonché i soggetti che spontaneamente hanno completato il percorso di iscrizione nel nuovo Runts (come, ad esempio, gli enti filantropici o le società di mutuo soccorso).

 

Ancora vecchie regole per le Onlus

Quanto alle Onlus, invece, pur se trattasi di soggetti da considerarsi “Ets di diritto” in relazione a taluni aspetti, stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del Runts, è stato previsto (D.L. 145/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”) che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2024, come per l’anno 2023, con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (D.P.C.M. 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare a essere presentate all’Agenzia delle entrate. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

Le regole per i nuovi Ets

L’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Runts, il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore iscritti nel registro.

Tenuto conto che il Runts è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2024, come per il 2023, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al Runts compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio Iban o la Provincia della tesoreria di riferimento.

Entro il 20 aprile 2024 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell’10 aprile 2024.

 

Enti che si sono già iscritti al Runts

Gli enti che si sono già iscritti nel Runts potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, ove non siano già inclusi nell’elenco permanente di cui all’articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell’iscrizione al Runts non abbiano valorizzato la voce “Accreditamento al 5 x 1000, potranno farlo presentando la richiamata pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, fino alla data del 10 aprile (ex articolo 3 del citato D.P.C.M.).

Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al Runts e che sono inclusi nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2024 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

 

Le regole per le Onlus

Le Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate. Le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024 non sono tenute a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.

L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2024 contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, la Onlus richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.

Le Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 6 marzo 2024, utilizzando modello-pdf e software specifici. L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.

 

Il calendario 2024 per le Onlus

Adempimenti Termini
Domanda iscrizione Da 6 marzo a 10 aprile
Pubblicazione elenco provvisorio Entro 20 aprile (*)
Correzione domande 30 aprile
Pubblicazione elenco definitivo 10 maggio (*)
Regolarizzazione domande 30 settembre

(*) Sito web Agenzia delle entrate.

 

Le regole per associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli Ets come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori almeno per l’anno finanziario 2024 dalla competenza del Ministero del lavoro e degli uffici del Runts), la possibilità di fare ricorso all’agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti.

Possono infatti presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) e articolo 6, D.P.C.M. 23 luglio 2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:

  • riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
  • che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) in virtù di un’apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate. In base a quest’ultima, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del Coni, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell’elenco permanente 2024 pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2023) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2024.

Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l’anno finanziario 2024, come accaduto per l’anno 2023, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.

 

Il calendario 2024 per le Asd

Adempimenti Termini
Domanda iscrizione Da 6 marzo a 10 aprile
Pubblicazione elenco provvisorio Entro 20 aprile (*)
Correzione domande 30 aprile
Pubblicazione elenco definitivo 10 maggio (*)
Regolarizzazione domande 30 settembre

(*) Sito web Agenzia delle entrate e sito web Coni.

 

Gli altri destinatari

Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive Amministrazioni di riferimento. In particolare:

  • permane la competenza del Ministero dell’Università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria;
  • restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991.

 

Gli altri destinatari del 5 per mille 2024

finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’Università;

finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’Irpef, sono comprese anche:

‑ il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;

‑ il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

 

Sanabile la tardiva iscrizione (“remissione in bonis”)

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l’anno finanziario 2024 anche se non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della “remissione in bonis”).

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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