Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale D.Lgs. 120/2023 (cosiddetto “Correttivo bis”) si può dire che la Riforma dello sport, regolata da ben 5 decreti delegati (tra tutti il D.Lgs. 36/2021), è finalmente entrata nel vivo.

Tralasciando gli adempimenti fiscali e previdenziali che riguardano la nuova disciplina dei rapporti di lavoro sportivo in vigore dallo scorso 1° luglio 2023 e che potranno essere “recuperati” entro il prossimo 31 ottobre 2023, l’attività alla quale dovrà essere posta molta attenzione riguarda l’obbligo pressoché generalizzato di adeguamento degli statuti che riguarda i sodalizi sportivi dilettantistici.

Entro il 31 dicembre 2023, infatti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di renderli conformi alle nuove disposizioni legislative introdotte dalla Riforma dello sport, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive (il cosiddetto Ras).

Nel merito delle modifiche da porre in essere va evidenziato l’adeguamento dell’oggetto sociale che dovrà prevedere, in sintonia con la previsione contenuta nell’articolo 7, D.Lgs. 36/2021 l’“esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Vale la pena osservare che la precedente disposizione contenuta nell’articolo 18, L. 289/2002, oggi abrogata con l’intervento della Riforma, richiedeva la previsione della sola “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività’ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive”.

Due sono quindi gli elementi di novità che dovranno accogliere i nuovi statuti: il fatto di prevedere che l’attività sportiva sai svolta in via “stabile e principale” oltre che affiancare all’organizzazione anche la “gestione” dell’attività sportiva. È bene precisare che non si tratta di due aspetti meramente formali, ma che dovranno poi essere declinati in concreto nella vita del sodalizio sportivo.

 

Deroga per chi è iscritto al doppio registro Ras-Runts

Occorre considerare che le associazioni sportive dilettantistiche che oltre al RAS sono iscritte anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – per espressa disposizione – non dovranno inserire nel proprio statuto la previsione che riguarda lo svolgimento in via stabile e principale dell’attività sportiva.

Al fine di offrire un criterio di “misurazione” della necessaria prevalenza dell’attività sportiva principale, l’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 introduce le c.d. attività secondarie e strumentali, che potranno essere svolte secondo criteri e limiti che saranno definiti con un apposito Decreto (a oggi non ancora emanato). Il Legislatore ha stabilito che per poter esercitare dette attività secondarie e strumentali sarà necessario prevederle nello statuto sociale.

Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla riforma che potrebbe portare alla modifica degli statuti riguarda le società di capitali sportive dilettantistiche. La Riforma dello sport ha infatti introdotto la possibilità di distribuzione parziale degli utili da parte delle Ssd ancorché entro certi limiti quantitativi. Si segnala tuttavia la delicatezza di tale scelta che potrebbe compromettere la fruizione di parte delle agevolazioni di cui godono tali soggetti.

Dal punto di vista procedurale si segnala che:

  • la delibera assembleare con la quale i soci intenderanno recepire le modifiche richieste dalla Riforma dello Sport non sconta né l’imposta fissa di registro né tanto meno l’imposta di bollo;
  • gli statuti delle realtà già esistenti che verranno adeguati alle nuove disposizioni normative dovranno essere trasmessi al nuovo Registro delle attività sportive (RAS), così come quelli dei nuovi sodalizi sportivi dilettantistici che andranno a costituirsi in vigenza della nuova legislazione dello sport.

Si conclude segnalando che in queste settimane molti enti di promozione sportiva così come molte Federazioni sportive nazionali stanno provvedendo a predisporre propri statuti standard da mettere a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche loro affiliate.

Pur riconoscendo l’utile riferimento rappresentato dalla citata modulistica, si evidenzia comunque la necessità di valutare e verificare eventuali personalizzazioni, al fine di rendere conformi le disposizioni statutarie alla concreta realtà sportiva che i soci o gli associati intendono svolgere.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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