Come è noto, alla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall’articolo 30, comma 1, D.L.185/2008) consegue non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall’articolo 148, Tuir (e in via correlata dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati.

I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali per relationem è stato concesso (pur con qualche perplessità nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione.

Tuttavia, di recente, l’avvento delle 2 Riforme del Terzo settore e dello sport ha modificato l’aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con alcune considerazioni che devono essere svolte in ragione della non completa attuazione delle medesime.

 

Enti del Terzo settore

In attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) il Legislatore ha introdotto l’articolo 94 comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi.

In considerazione della intervenuta operatività del Runts a far data dal 23 novembre 2021 ma anche del fatto che la disapplicazione dell’articolo 148, Tuir non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è a oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir possano pacificamente ritenersi esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello sia quelli successivi).

Si ritiene, pertanto, che fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts che applicano la richiamata agevolazione sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all’Agenzia delle entrate.

 

Sodalizi sportivi dilettantistici

Con il secondo dei Decreti correttivi del D.Lgs. 36/2021 – il recente D.Lgs. 120/2023 – gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS.

È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell’articolo 6, D.Lgs. 39/2021 che testualmente recita:

“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’art. 30”.

In considerazione della entrata in vigore della disposizione con effetto dal 5 settembre 2023, se è chiaro che le realtà sportive dilettantistiche costituite a partire dalla predetta data non saranno più interessate dall’adempimento, non è altrettanto chiaro se coloro che sono già costituiti debbano o meno provvedere entro il prossimo 2 aprile 2024 (in quanto il 31 marzo è festivo) alla trasmissione del modello EAS in relazione alle variazioni intervenute nel 2023 (quanto meno fino al 4 settembre) rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS.

Posto che su questo tema sarebbe opportuno avere una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche in ragione della facile compilazione del modello (si ricorda che i sodalizi sportivi dilettantistici hanno avuto accesso alla modalità di compilazione c.d. “semplificata”) si ritiene prudenziale procedere entro il prossimo 2 aprile 2024 (il 31 marzo cade si giorno festivo) alla trasmissione dello stesso nel caso di variazioni intervenute sino al 4 settembre 2023.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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