Si è conclusa al 31 dicembre 2014 la fase transitoria per il controllo della “mono committenza”, ossia la valutazione delle presunzioni introdotte dalla L. n.92/12 (“Legge Fornero”) per le persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa individuale di servizi e attività di lavoro autonomo.ù
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella Circolare n.32/12 che la ratio della disposizione introdotta nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della partita Iva, prestazioni inquadrabili nell’ambito delle collaborazioni a progetto o, addirittura, del lavoro subordinato.
I soggetti interessati e la natura della presunzione
Secondo quanto disposto dalla Legge Fornero, è scattata il 1° gennaio 2015 la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzano almeno due delle seguenti tre condizioni, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente:
- collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
- corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, che costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
- presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Durata della collaborazione | Per il primo requisito il periodo minimo di durata complessiva della collaborazione deve essere di almeno 241 giorni, anche non consecutivi. La condizione può concretamente realizzarsi solamente a partire dal 1° gennaio 2013, quindi per il biennio 2013/2014. |
Corrispettivo | Per il secondo requisito rilevano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate (anche se non incassate, non rilevando eventuali somme percepite quali lavoro subordinato, lavoro accessorio o redditi di altra natura). |
Postazione fissa | Per il terzo requisito la postazione può anche non essere ad uso esclusivo. |
Sono previste normativamente delle esclusioni oggettive all’operatività della presunzione qualora siano verificate congiuntamente tali condizioni:
- la prestazione del collaboratore sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
- la prestazione del collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art.1, co.3 L. n.233/90. Il minimale annuo in questione è pari per il 2014 a 15.516 euro, che moltiplicato per 1,25 determina un reddito annuo minimo pari a 19.395 euro.
Le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, sono in ogni caso escluse dalla applicabilità della presunzione di mono committenza. |
In caso di mancato rispetto degli indici di mono committenza (almeno 2 su 3) gli ispettori possono ascrivere la collaborazione con partita Iva nell’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative e, in caso di inesistenza di un progetto, convertirle in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Si tratta di una presunzione “semplice”, che comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del committente.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.