In questo articolo abbiamo trattato della corretta gestione contabile e fiscale della biglietteria aerea. Ora trattiamo dei compensi (fee) d’intermediazione percepiti dalle agenzie viaggi nella vendita di biglietteria aerea.

I compensi di intermediazione nella vendita di biglietteria aerea vengono riconosciuti alle agenzie viaggi da parte delle compagnie aeree (in misura sempre più ridotta), mentre ai clienti finali (proprio per ovviare alla sempre più ridotta componente di ricavi riconosciuta dalle compagnie) viene spesso addebitata da parte delle agenzie una fee o commissione per il servizio svolto.

Quali sono le caratteristiche IVA di questi compensi e i relativi adempimenti connessi?

 

I compensi di intermediazione riconosciuti da parte delle compagnie aeree possono essere erogati direttamente dalle stesse o tramite il canale BSP.

 

Ricavi da BSP

Se trattasi di Agenzia Viaggi con licenza IATA, questa gestisce i pagamenti dei voli aerei prenotati attraverso il sistema denominato BSP (Billing and Settlement Plan) il quale rende disponibili, solitamente alla scadenza del giorno 15 del mese, il riepilogo dei biglietti aerei acquistati ed emette per conto dell’agenzia viaggi la fattura relativa alle provvigioni percepite.

Trattasi di fattura emessa dal cliente (appunto la compagnia aerea attraverso il sistema BSP) ex art. 21 del DPR 633/1972 da contabilizzare nel registro fatture emesse.

Questi ricavi sono estremamente marginali per le agenzie viaggi, essendo scese ormai a meno dell’1% le commissioni riconosciute dalle compagnie aeree alle agenzie viaggi intermediarie: rimane in ogni caso l’obbligo di corretta contabilizzazione di questi documenti di ricavo.

Le provvigioni riconosciute seguiranno questi trattamenti IVA:

 

Tratta 100% nazionale Imponibile IVA 22%
Tratta internazionale Non imponibile IVA art. 9 c.1 n.7

 

Ricavi da compagnie aeree

Qualora vengano percepite provvigioni da compagnie aeree al di fuori del sistema BSP, queste seguono il medesimo trattamento IVA sopra menzionato.

Trattandosi di vendite in regime IVA ordinario, si ricorda che in caso di vettore straniero è necessario rispettare gli adempimenti di cui all’art. 17 c.2 (reverse charge oppure autofattura).

 

Fee o Commissioni addebitate al cliente finale

Il reale ricavo percepito dalle agenzie viaggi nelle operazioni di biglietteria aerea, oggigiorno, è costituito dalle commissioni di intermediazione addebitate al cliente finale.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 125/E del 29/09/2004, il compenso ricevuto dalle Agenzie di Viaggio dal cliente che acquista il biglietto aereo seguono lo stesso trattamento ai fini IVA delle provvigioni riconosciute dalle compagnie aeree.

Di conseguenza:

 

Tratta 100% nazionale Imponibile IVA 22%
Tratta internazionale Non imponibile IVA art. 9 c.1 n.7

 

E’ necessario precisare che quanto sopra vale per le fee o commissioni di intermediazione.

Se invece il compenso fosse qualificabile come “diritto di agenzia” cioè rimborso forfetario di spesa, non essendo qualificabile come vero e proprio compenso d’intermediazione bensì come rimborso destinato a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio, sarebbe sempre soggetto ad IVA ad aliquota ordinaria (22%).

Ulteriore precisazione, contenuta nella sopra menzionata Risoluzione ministeriale 125/E del 2004: seppur di importo estremamente ridotto, tali compensi non sono mai qualificabili come di marginale importanza (e quindi esonerati dalla emissione di documento fiscale ex art. 2, c.1, lett ff) DPR 696/1996) e di conseguenza dovranno essere sempre documentati da fattura (se richiesta dal cliente) oppure ricevuta fiscale o scontrino o corrispettivo di vendita.

Infine, per quanto riguarda i suddetti obblighi di certificazione di tali compensi, l’Agenzia delle Entrate sempre nella sopra citata Risoluzione, ha determinato la possibilità di assolverli mediante l’emissione di tagliandi, sostitutivi della ricevuta fiscale, annessi al biglietto aereo (nei quali siano indicati la ragione sociale, la partita IVA, la data di emissione, il numero progressivo del biglietto aereo e codice identificativo IATA, il compenso d’intermediazione e la relativa aliquota IVA o non imponibilità IVA): l’agenzia delle entrate, infatti ,ritiene che il codice IATA costituisca elemento sufficiente a garantire l’inalterabilità del tagliando in questione, risultando quindi idoneo ad assolvere gli obblighi di certificazione dei compensi in sostituzione dello scontrino o ricevuta fiscale.

 

Per quanto riguarda gli adempimenti per compensi percepiti da soggetti comunitari, operatori economici identificati ai fini IVA nei loro paesi UE, si ricorda che vige la regola generale di cui all’art. 7ter del DPR 633/1972: di conseguenza sarà necessario rispettare gli adempimenti INTRASTAT ed inserire i compensi di intermediazione percepiti da soggetti economici UE nei relativi elenchi.

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