La gestione contabile e fiscale della biglietteria aerei, molto frequente nella pratica quotidiana, si rivela spesso complessa e ricca di particolarità: trattasi comunque di gestione della biglietteria aerea da parte delle agenzie viaggi in regime IVA ordinario, cioè come vendita di servizio singolo (il tipico caso del cliente che entra in agenzia viaggi richiedendo l’emissione di un biglietto aereo) e non nel caso di inclusione del volo aereo in un pacchetto turistico (in tal caso verrebbe applicato il regime IVA speciale 74ter).

In quest’altro articolo trattiamo invece dei compensi da intermediazione (FEE) sulla biglietteria aerei.

Innanzitutto una premessa: le agenzie viaggi, nella gestione della biglietteria aerei per voli di linea (quei voli cioè organizzati da compagnie aeree aderenti alla IATA, la principale associazione internazionale di compagnie aeree, alla quale generalmente, salvo rare eccezioni, non aderiscono le compagnie low-cost), possono essere dotate di licenza IATA (e quindi effettuare la prenotazione diretta dei voli aerei di linea attraverso l’apposito canale di pagamento denominato BSP – Billing and Settlement Plan) oppure, per le agenzie viaggi non dotate di licenza IATA, possono affidarsi ai cosidetti “consolidatori” cioè le agenzie viaggi dotate di licenza IATA che effettuano le prenotazioni dei voli di linea per conto terzi.

Di conseguenza, generalmente, possono verificarsi le seguenti casistiche:

  • Agenzia viaggi con licenza IATA:
    • Può emettere documento fiscale di vendita per l’intero corrispettivo percepito dal cliente per i biglietti aerei (volo aerei + eventuale commissione di intermediazione addebitata al cliente)
    • Può ricevere una commissione direttamente dalla compagnia aerea per il servizio di intermediazione per i biglietti aerei
  • Agenzia viaggi senza licenza IATA:
    • Può emettere documento fiscale di vendita solo per la commissione di intermediazione addebitata al cliente per i biglietti aerei
    • Può ricevere una commissione dall’agenzia viaggi che agisce come consolidatore per i biglietti aerei
  • Agenzia viaggi per biglietteria low cost o comunque non IATA:
    • Può emettere documento fiscale di vendita solo per la commissione di intermediazione addebitata al cliente per i biglietti aerei

Come vengono trattati contabilmente e fiscalmente ai fini IVA le operazoni relative alla biglietteria aerei e le relative provvigioni / compensi di intermediazione?

La vendita/acquisto di biglietteria aerei

Le norme di riferimento sono gli art. 7quater, c.1, lett. b) e l’art. 9 del DPR 633/1972: sono tassati, ai fini IVA, in Italia i trasporti di passeggeri che si eseguono integralmente sul territorio nazionale, mentre i trasporti internazionali risultano rilevanti in Italia solo per la parte effettuata sul territorio nazionale.

Come previsto inoltre dal comma 1, numero 1) dell’art. 9 della legge IVA, inoltre, se trattasi di trasporto internazionale la tratta di territorio percorsa fuori dall’Italia risulta fuori campo IVA, mentre la tratta di territorio percorsa in Italia risulta non imponibile IVA per i biglietti aerei.

Si dovrebbe quindi, a rigor di norma, calcolare esattamente la quota parte del percorso in Italia rispetto a quella fuori Italia, per determinare correttamente la percentuale del corrispettivo non imponibile rispetto a quello fuori campo per i biglietti aerei .

Per semplificare l’onerosità di questo calcolo (anche di fronte all’evidenza che spesso le tratte possono subire variazioni in corso, dovute ad esempio a modifiche di tragitto per esigenze meteo) la circolare ministeriale 37/E del 29/07/2011 ha consentito di applicare le percentuali forfettarie del 38% di percorrenza nel territorio italiano (e quindi di non imponibilità ex art. 9 c.1 n.1) e del 62% di percorrenza al di fuori del territorio italiano (e quindi fuori campo IVA).

Da precisare che i trasporti effettuati da aerei tra due aeroporti nazionali, anche se attraversano spazi internazionali, sono interamente soggetti ad IVA in Italia (con aliquota 10%) per i biglietti aerei.

Di conseguenza questo il trattamento IVA del trasporto passeggeri a mezzo aerei:

 

Voli nazionali (partenza ed arrivo in Italia)  Imponibili IVA 10%
Voli internazionali (partenza in Italia e arrivo estero, o viceversa) Non Imponbile IVA art. 9 c.1 n.1 per il 38% del corrispettivo 
Fuori Campo IVA art. 7-quater comma 1 lett. b)  per il 62% del corrispettivo 
Voli internazionali (partenza ed arrivo in paese estero)  Fuori Campo IVA art. 7-quater comma 1 lett. b) per il 100% del corrispettivo

 

Particolare attenzione andrà posta nel caso di acquisto di biglietti aerei da vettori esteri, cioè non identificati fiscalmente in Italia: in tal caso per le operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia (quindi le operazioni imponibili o non imponibili IVA, mentre verranno esclusi i fuori campo IVA) dovranno essere adottati gli accorgimenti di cui all’art. 17 c.2 del DPR 633/1972 e cioè gli adempimenti relativi all’inversione contabile reverse charge oppure emissione di autofattura:

  • In caso di vettore comunitario, la fattura andrà integrata con inserimento di IVA al 10% (in caso di tratta interamente nazionale) o le causali di non imponibilità IVA art 9 (per il 38% del corrispettivo) e fuori campo IVA art. 7quater c.1 lett.b (per il 62% del corrispettivo) in caso di tratta internazionale ma con partenza oppure arrivo in Italia;
  • In caso di vettore extraUE, dovrà essere emessa autofattura con le medesime caratteristiche di integrazione IVA di cui sopra;
  • In caso di tratta interamente internazionale (partenza ed arrivo in paese estero) non dovrà essere svolta alcuna operazione di integrazione od autofattura in quanto trattasi di operazione interamente fuori campo IVA ex art. 7-quater c.1 lett. b).

 

Si precisa inoltre che per quanto riguarda le operazioni con soggetti comunitari, non vi è alcun obbligo Intrastat in quanto in base all’ art. 50 comma 6 del D.L. n. 331/1993 le operazioni di trasporto passeggeri sono escluse dall’obbligo di compilazione e presentazione del modello Intrastat (così come i servizi speciali di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies).

Una breve precisazione nel caso di documento emesso da agenzia viaggi: nel caso di agenzia viaggi con licenzia IATA bisogna precisare che essa opera attraverso un “mandato con rappresentanza”, di conseguenza la sua attività consiste nella intermediazione nel rapporto tra compagnia aerea e cliente viaggiatore, con la conseguenza che l’onere di emissione del documento fiscale comprovante l’acquisto del biglietto aereo rimane in capo alla compagnia aerea.

Di conseguenza l’agenzia viaggi non ha alcun titolo per poter emettere fattura relativa ai biglietti aerei. Nella prassi quotidiana, però, capita sovente che i clienti richiedano all’agenzia l’emissione di fattura anche per il corrispettivo relativo al volo aereo.

Trattandosi di agenzia viaggi con licenza IATA, però, è consentito alla stessa, previa autorizzazione del vettore aereo, di integrare i biglietti aerei con indicazione della denominazione e della partita IVA del cliente (attraverso una procedura telematica).

Qualora si volesse evitare questa complessa ed onerosa procedura, è usanza di prassi, qualora il cliente richieda fattura per l’intero corrispettivo comprensivo del costo del volo aereo, emettere fattura con l’importo del volo aereo fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/1972. E’ però doveroso precisare che questa non è una procedura ineccepibile dal punto di vista normativo in quanto non si tratta di strettamente di una anticipazione fatta in nome e per conto della controparte, in quanto solitamente le agenzie viaggi incassano dal cliente l’importo del volo aereo al momento stesso della prenotazione, oppure pagano il corrispettivo alla compagnia aerea in un momento successivo rispetto all’incasso dal cliente, venendo quindi meno i presupposti di applicazione previsti dall’art. 15 della legge IVA.

Per il trattamento contabile e fiscale delle FEE d’intermediazione, compensi d’intermediazione su vendita di biglietteria aerea leggi questo nostro articolo.

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