Pur con numerose perplessità – che in parte dovrebbero essere fugate dai decreti correttivi in corso di pubblicazione – dal prossimo 1° luglio 2023 entrano in vigore le disposizioni in tema di lavoro sportivo contenute nel D.Lgs. 36/2021 (uno dei cinque decreti di attuazione della Riforma dello Sport introdotta con la Legge delega 86/2019).

Si tratta di novità decisamente impattanti per il mondo sportivo e che vanno a modificare comportamenti consolidati nel tempo.

Nell’attesa che gli enti previdenziali e assicurativi di riferimento (Inps e Inail), nonché l’Agenzia delle entrate si pronuncino ufficialmente sui rispettivi ambiti di competenza, e che gli annunciati correttivi vengano pubblicati in Gazzetta Ufficiale, si forniscono pertanto queste prime indicazioni nell’attesa di poter ritornare su questi temi per commentarne i relativi contenuti.

L’aspetto più rilevante delle nuove disposizioni è che con la disciplina in vigore dal prossimo 1° luglio vengono ricondotte nell’ambito dei rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) tutte quelle collaborazioni sportive che in base alla disciplina previgente potevano essere retribuite con rimborsi forfettari o compensi sportivi che risultavano privi di qualsivoglia tutela previdenziale e assicurativa e che potevano fruire della totale esenzione contributiva e fiscale (quest’ultima fino alla soglia dei 10.000 euro).

Dal 1° luglio 2023, pertanto, non possono più essere corrisposte somme che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, atteso che tale disposizione viene in toto abrogata.

Nel nuovo scenario normativo così delineato, quindi, i sodalizi sportivi dilettantistici che dovranno risultare iscritti nel nuovo Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (definito anche RAS) potranno avvalersi delle seguenti figure:

  • lavoratori dipendenti;

  • collaboratori coordinati e continuativi detti anche co.co.co (relativamente a dette figure il legislatore ha previsto una presunzione di legge circa la natura autonoma del rapporto quando l’impegno non supera un certo numero di ore settimanali, attualmente 18 ma che il correttivo in arrivo dovrebbe innalzare a 24);

  • collaboratori di natura occasionale;

  • titolari di partita iva;

  • lavoratori con compiti amministrativo-gestionali (quindi, non sportivi) che laddove presentino i requisiti per essere qualificati come co.co.co. potranno beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali e contributive previste per i co.co.co sportivi ma con gli ordinari adempimenti gestionali e Inail;

  • lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie.

I Decreti correttivi di prossima emanazione, proprio in quanto dovrebbero entrare in vigore dopo la data del 1° luglio 2023, certamente disporranno differimenti nella esecuzione degli obblighi e adempimenti previsti dalla nuova disciplina.

Relativamente alle agevolazioni previste per i nuovi lavoratori sportivi “autonomi” il D.Lgs. 36/2021 (così come modificato dal prossimo correttivo) dovrebbe stabilire quanto segue:

  • una fascia di 5.000 euro di esonero contributivo;

  • la competenza della gestione separata Inps (in luogo dell’ex Enpals) con applicazione dell’aliquota del 25% (24% se il beneficiario gode di altra tutela previdenziale) versata integralmente dal committente con 1/3 a carico del collaboratore;

  • la progressività degli oneri previdenziali, prevedendo la decurtazione al 50% dell’imponibile fino al 2027;

  • il non assoggettamento ad Irpef dei compensi di importo complessivamente inferiore a 15.000 euro annui;

  • la previsione che i compensi erogati esclusivamente ai co.co.co. sportivi non costituire base imponibile ai fini Irap per un massimo di 85.000 euro, secondo la modifica apportata all’articolo 35 dal correttivo.

Accanto alle richiamate agevolazioni di natura fiscale e contributiva, sono previste ulteriori semplificazioni rispetto agli ordinari adempimenti giuslavoristici e in particolare:

  • la comunicazione di instaurazione del rapporto attraverso il Ras;

  • l’esonero dall’obbligo di comunicazione preventiva per i compensi di importo inferiore ad euro 5.000;

  • la possibilità di effettuare la comunicazione dei flussi retributivi per il calcolo dei contributi attraverso il Ras;

  • la possibilità di non emettere busta paga per compensi inferiori a 15.000 euro (plafond al di sotto del quale non è prevista ritenuta fiscale);

  • la possibilità di emettere le buste paga attraverso il Ras.

Dette semplificazioni rispondono all’esigenza di alleggerire gli adempimenti e garantire alle organizzazioni sportive la possibilità di assolverli in via autonoma attraverso il nuovo Registro senza dover necessariamente ricorrere all’assistenza di un consulente del lavoro.

Con riferimento, invece, ai lavoratori sportivi “dipendenti” è prevista unicamente l’agevolazione fiscale consistente nell’esonero fino a 15.000 euro, essendo gli stessi soggetti a contribuzione previdenziale al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’Inps (ex gestione Enpals) con aliquota del 33% versata dal datore di lavoro, di cui il 9,19% a carico del dipendente, sull’intero importo, a cui si sommano le aliquote minori.

  • Disciplina Inail: dubbi sulla soglia

Con riferimento alla copertura Inail la stessa è prevista tanto per i dipendenti quanto per gli autonomi, con esclusione dei titolari di partita iva e dei lavoratori autonomi occasionali.

Relativamente ai soggetti obbligati non è ad oggi ancora stato chiarito se per le co.co.co la soglia di esenzione prevista ai fini previdenziali nel limite dei 5.000 euro possa essere fruita anche ai fini assicurativi.

Il prossimo decreto correttivo, inoltre, dovrebbe stabilire che nella determinazione del premio assicurativo si debba tener conto “dei soli rischi non coperti” attraverso il tesseramento; pertanto, si dovrà distinguere i lavoratori “sportivi” rispetto ai lavoratori “non sportivi”.

Da ultimo, si segnala per i sodalizi sportivi la necessità di aprire una propria posizione Inail qualora non ne siano già provvisti.

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