Il “social bonus” è l’agevolazione prevista dall’articolo 81 del Codice del Terzo settore (Cts) che riconosce un credito d’imposta in favore di persone fisiche, enti e/o società che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli Enti del Terzo Settore (i cosiddetti Ets) che presentano al Mlps (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, a loro assegnati per svolgere attività di interesse generale di natura non commerciale.

La misura del credito d’imposta è al 65% nel caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche mentre scende al 50% nel caso di erogazioni effettuate da enti o società.

Detta agevolazione è alternativa a quelle previste dalle disposizioni generali in tema di erogazioni liberali in favore degli ETS richiamante nel successivo articolo 83, Cts.

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni il comma 7 dell’articolo 81, Cts ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 89 del 23 febbraio 2022 che con un discreto ritardo è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 dello scorso 14 luglio 2022, esplicando pertanto i suoi effetti solo il prossimo 29 luglio 2022, trascorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta.

  • Ambito applicativo e regime transitorio

L’agevolazione in commento, in quanto appartenente alle 11 disposizioni che compongono il titolo X del Codice del Terzo settore (articoli che vanno da 79 a 89, Cts), troverà generale applicazione a tutti gli ETS solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà intervenuta sia l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) che l’ottenimento da parte dello Stato italiano della prevista autorizzazione da parte dell’Unione Europea all’applicazione delle misure fiscali del Codice (evento quest’ultimo che, come è noto, non si è ancora verificato).

Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 104, Cts, talune disposizioni (tra cui la richiamata agevolazione prevista dal citato articolo 81, ovvero il social bonus) avrebbero dovuto trovare applicazione già a partire dal 1 gennaio 2018 per le Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997, le Odv di cui alla Legge quadro 266/1991 nonché per le Aps di cui alla Legge quadro 383/2000, ma che sono rimaste inattuate proprio in attesa della emanazione del recente provvedimento attuativo.

La previsione contenuta nel primo comma del citato articolo 104 ha il significato di “anticipare” talune specifiche agevolazioni contenute nel titolo X del Codice per quelle realtà operanti nel settore del non profit che sono state qualificate dallo stesso Legislatore come “Ets di diritto”, ovvero quelle realtà la cui legge quadro è stata abrogata in favore del nuovo Codice del Terzo settore (il D.Lgs. 117/2017).

Se questo è certamente vero per Odv e Aps, che trovano all’interno del Runts 2 specifiche sezioni destinate ad accoglierle, più articolato appare il percorso delle Onlus, alla cui “scomparsa” dovrà seguire un non semplice percorso di valutazione finalizzato alla scelta della sezione del Runts nella quale collocarsi (nel caso delle fondazioni Onlus, ad esempio, potrebbe ipotizzarsi l’assunzione della qualifica di ente filantropico piuttosto che di impresa sociale, come anche la collocazione nella categoria residuale degli altri enti privati).

A proposito del citato decreto attuativo va osservato che, allorquando si pubblica in Gazzetta Ufficiale un provvedimento normativo a distanza di parecchi mesi dalla sua approvazione (in questo caso bene cinque), il rischio concreto è, soprattutto in ambito fiscale, che le previsioni in esso contenute nascano in parte già “vecchie” per effetto di successive disposizioni intervenute nel frattempo. È proprio quanto accaduto alla citata agevolazione Social Bonus di cui all’articolo 81 del Codice del Terzo settore (il D.Lgs. 117/2017).

Scorrendo infatti l’articolo 14 (rubricato “Disposizioni transitorie”) del recente decreto Mlps datato 23 febbraio 2022 si segnala che il Ministero ribadisce che – fino alla decorrenza dell’efficacia di quanto stabilito dall’articolo 79 del Codice, come previsto dall’articolo 101, comma 10 del medesimo Codice (e cioè dal periodo d’imposta successivo a quello sia di operatività del Runts che della necessaria autorizzazione UE) – i soggetti destinatari delle disposizioni in tema di social bonus sono solo Odv, Aps e Onlus.

Viene quindi ignorato dal recente Decreto quanto previsto di recente con l’articolo 26, D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) con il quale viene aggiunto al comma 1 dell’articolo 104, D.Lgs. 117/2017 un ulteriore periodo al fine di prevedere che “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.

Pertanto, anche per i nuovi iscritti al Runts diversi da Odv e Aps (ad esempio, gli enti filantropici o gli altri Ets) sarà possibile dell’agevolazione già dal momento della loro iscrizione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button